Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 895 del 13/01/2022 (Rv. 663616 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sentenza dichiarativa di incompetenza - Appello - Ammissibilità - Regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel processo tributario, la sentenza con la quale la CTP dichiara la propria incompetenza è appellabile dalla parte che non voglia rendere incontestabile la relativa statuizione, come accadrebbe, ex art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, con la riassunzione del giudizio presso la CTP dichiarata competente; né sussiste, rispetto a tale pronuncia, l'obbligo o l'alternativa del ricorso al regolamento di competenza, le cui disposizioni del codice di rito sono inapplicabili al giudizio tributario. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la pronuncia con la quale il giudice di primo grado, sul presupposto dell'esistenza di un litisconsorzio necessario originario e in presenza di cause pendenti dinnanzi a diversi giudici, aveva dichiarato la propria incompetenza).
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 5, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 59 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 29, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 50, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)