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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29213 del 07/10/2022 (Rv. 666105 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sentenza dichiarativa di incompetenza - Appello limitato alla sola statuizione sulla competenza - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666105-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la sentenza dichiarativa di incompetenza può essere impugnata solo con l'appello limitato a tale profilo in quanto l'art. 59, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede, in caso di accoglimento, la remissione al primo giudice che, declinando la propria competenza, abbia indicato quella di altro giudice di prime cure, cosicché, in eccezione al carattere devolutivo dell'appello, al giudice di secondo grado, investito (anche o solo) della questione di competenza, resta inibito ogni esame sul merito onde prevenire la violazione del fondamentale principio del doppio grado di giudizio.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 346 art. 5, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 346 art. 59, Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)