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Sez. 2, Sentenza n. 2080 del 04/08/1967 (Rv. 329186 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - LITISCONSORZIO NECESSARIO SOSTANZIALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO PROCESSUALE - VARIE IPOTESI - POTERI DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329186-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - LITISCONSORZIO NECESSARIO SOSTANZIALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO PROCESSUALE - VARIE IPOTESI - POTERI DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE.*

Nella fase di impugnazione i concetti di causa inscindibile e di cause tra loro dipendenti, che impongono l'integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331 cod.proc.civ., possono avere riferimento sia ad ipotesi di litisconsorzio necessario di diritto sostanziale, come ad ipotesi di litisconsorzio necessario processuale. Il litisconsorzio processuale e determinato sempre da interventi iussu iudicis, volontari e coatti ad istanza di parte, verificatisi in primo grado, ma la disciplina di questi casi e tra loro diversa. Se il giudice di primo grado ha ordinato l'intervento usando del potere discrezionale conferitogli dall'art. 107 cod.proc.civ.il suo operato non puo esser Sindacato nei gradi ulteriori e la situazione processuale di litisconsorzio non puo subire mutamenti per un diverso apprezzamento da parte del giudice dell'impugnazione. Se il giudice di primo grado, invece, ha ordinato l'intervento per aver ritenuto ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario, riflettendo il suo ordine una situazione di diritto sostanziale, il giudice dell'impugnazione puo e deve riesaminare se sussista o meno quel rapporto che farebbe si che, senza l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle persone non citate, la pronuncia in Sede di gravame sarebbe inutiliter data. Quando, infine, il litisconsorzio si e verificato in primo grado per intervento volontario o coatto ad istanza di parte, non si puo affermare che sussista senz'altro la necessita dell'integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod.proc.civ. nei confronti dell'interveniente ma il giudice dovra accertare se trattisi di cause inscindibili o tra loro dipendenti oppure invece di cause scindibili, disponendo l'integrazione solo nel primo caso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)