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Sez. 2, Sentenza n. 4638 del 09/07/1983 (Rv. 429523 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO IUSSU IUDICIS (CHIAMATA) - IN GENERE - CHIAMATA DEL TERZO IN PRIMO GRADO - OBBLIGHI DEL GIUDICE DELL'APPELLO - MANCATA CITAZIONE DEL TERZO IN SEDE DI GRAVAME - ORDINE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.*
Stato
decisa il 1983-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429523-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO IUSSU IUDICIS (CHIAMATA) - IN GENERE - CHIAMATA DEL TERZO IN PRIMO GRADO - OBBLIGHI DEL GIUDICE DELL'APPELLO - MANCATA CITAZIONE DEL TERZO IN SEDE DI GRAVAME - ORDINE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.*

Qualora il giudice di primo grado abbia ordinato la chiamata in causa di un terzo ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ., nel grado ulteriore del giudizio l'affermata situazione processuale di litisconsorzio non può più subire mutamenti per un diverso apprezzamento del giudice dell'impugnazione, che è tenuto conseguentemente a disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di detto terzo ove non citato in Sede di gravame. (V 1191/80, mass n 404690; (V 3149/79, mass n 399510; (V 2080/67, mass n 329186; (Conf 2746/82, mass n 420619).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)