Sez. 2, Sentenza n. 3149 del 04/06/1979 (Rv. 399510 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO JUSSU IUDICIS (CHIAMATA) - GIUDICE COMPETENTE - OPPORTUNITA DELLA CHIAMATA - CENSURABILITA NEI GRADI ULTERIORI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA QUANTO ALL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO - INTERVENTO VOLONTARIO O SU ISTANZA DI PARTE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI GRADI ULTERIORI - AUTOMATICITA - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO JUSSU IUDICIS (CHIAMATA) - GIUDICE COMPETENTE - OPPORTUNITA DELLA CHIAMATA - CENSURABILITA NEI GRADI ULTERIORI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA QUANTO ALL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO - INTERVENTO VOLONTARIO O SU ISTANZA DI PARTE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI GRADI ULTERIORI - AUTOMATICITA - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE.*
Se il giudice di primo grado ha ordinato l'intervento di un terzo nel processo usando il potere discrezionale conferitogli dall'art 107 cod proc civ, il suo operato non puo essere Sindacato nei gradi ulteriori e la situazione processuale di litisconsorzio non puo subire mutamenti per un diverso apprezzamento da parte del giudice dell'impugnazione. Qualora, invece, il litisconsorzio siasi verificato in primo grado per intervento volontario o coatto ad istanza di parte, non si puo affermare che sussista senz'altro la necessita dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art 331 cod proc civ, nei confronti dell'interveniente, ma il giudice dovra accertare se trattisi di cause inscindibili o tra loro dipendenti oppure invece scindibili, disponendo l'integrazione solo nel primo caso. (Conf 2080/67, mass n 329186).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)