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Sez. 3, Sentenza n. 11007 del 14/07/2003 (Rv. 565041 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Liquidazione del danno patrimoniale futuro - Criterio tabellare aggiornato - Utilizzabilità - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2003-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565041-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

Per la liquidazione del danno patrimoniale futuro, conseguente a sinistro stradale, uno dei possibili metodi equitativi utilizzabili dal giudice di merito per la quantificazione del danno -valutazione in fatto non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivata - consiste nel far ricorso alle tabelle di cui al R.D. n.1433 del 1922, rapportato al coefficiente dell'età e tenuto conto dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa che, in virtù dell'aumento della durata della vita umana dal 1922 ad oggi, si è modificato rispetto a quanto originariamente contemplato dalle tabelle.

Riferimenti normativi: Legge 09/10/1922 num. 1403, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)