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Sez. 3, Sentenza n. 12020 del 21/11/1995 (Rv. 494720 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) | Danni patrimoniali - Determinazione - Criteri - Reddito del defunto parametro del danno futuro degli eredi - Detrazione del carico fiscale e della "quota sibi" in percentuale del reddito lordo - Ammissibilità - Doppio computo della imposta sul reddito - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494720-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA)

Nella liquidazione del risarcimento dei danni patrimoniali derivanti ai congiunti dalla morte di una persona è corretto un metodo di calcolo che stabilisca il reddito netto su cui determinare il danno futuro subito dagli eredi sulla base della detrazione dal reddito sia del relativo carico fiscale, sia della "quota sibi" (parte del reddito che il defunto avrebbe speso per sè), la quale ben può essere quantificata come percentuale del reddito complessivo al lordo delle imposte. Nè la detrazione della quota relativa all'imposta sul reddito è contestabile sotto il profilo della consequenziale sottoposizione degli interessati (sia pure solo da un punto di vista contabile) ad una doppia falcidia fiscale, dato che l'art. 6, secondo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, nel dettare il principio che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti, fa espressa eccezione per l'ipotesi in cui detti cespiti siano acquisiti in dipendenza di invalidità permanente o di morte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)