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Sez. 5, Sentenza n. 19609 del 01/10/2015 (Rv. 636547 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Polizza fideiussoria a garanzia della restituzione del rimborso d'imposta - Controversie tra garante ed amministrazione finanziaria sull'operatività della garanzia - Impugnazione della cartella di pagamento emessa nei confronti del garante - Giurisdizione - Del giudice ordinario.
Stato
decisa il 2015-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636547-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

La polizza fideiussoria, prevista dall'art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 al fine di consentire al contribuente il rimborso delle eccedenze IVA risultanti dalla dichiarazione annuale in forma accelerata (ovvero senza preventivo riscontro della spettanza), e consistente nell'obbligo per la società di assicurazione di versare le somme richieste dall'ufficio IVA, ove non vi abbia già provveduto il contribuente, configura un contratto autonomo di garanzia connotato dalla non accessorietà dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione garantita, sicché, ove la società di assicurazione impugni la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti contestando l'operatività della garanzia (rapporto diverso ed autonomo da quello principale), senza porre in discussione il debito tributario del contribuente, la controversia é devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)