diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2655 del 05/02/2008 (Rv. 601601 - 01)

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Rapporti tra l'obbligazione principale e l'obbligazione fideiussoria - Autonomia dei due rapporti - Conseguenze in tema di giurisdizione - Fattispecie relativa a fideiussione prestata in favore di società ammessa a contributo pubblico poi revocato - Controversia relativa ad obbligazione fideiussoria - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601601-01

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

L'obbligazione principale e quella fideiussoria, benché fra loro collegate, mantengono una propria individualità non soltanto soggettiva - data l'estraneità del fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia - ma anche oggettiva, in quanto la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre l'obbligazione garantita può basarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo, con la conseguenza che la disciplina dell'obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione, per la quale continuano a valere le normali regole, comprese quelle sulla giurisdizione (nella specie, la S.C. - dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario - ha rigettato il ricorso contro la sentenza d'appello che, in una controversia promossa dall'Agenzia delle entrate nei confronti del fideiussore di una società dichiarata decaduta dal contributo per la realizzazione di uno stabilimento industriale, aveva dichiarato l'estraneità del rapporto dedotto in giudizio rispetto a quello di finanziamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1944, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)