Sez. U - , Sentenza n. 1125 del 16/01/2023 (Rv. 666548 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Polizza fideiussoria ex art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972 - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI - In genere.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Le controversie concernenti l'escussione della polizza fideiussoria, ex art. 38-bis, d.P.R. n. 633 del 1972, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto, da un lato, la facoltà di escutere la garanzia prestata dal contribuente non è espressione del potere impositivo spettante all'Amministrazione finanziaria e, dall'altro, il rapporto autonomo di garanzia che sorge tra garante e debitore ha un oggetto diverso da quello del debito principale costituito dalla pretesa tributaria.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)