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Sez. 3, Sentenza n. 5175 del 02/06/1990 (Rv. 467534 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - RIPARAZIONI IMPORTANTI E NECESSARIE PER CONSERVARE LA FUNZIONALITÀ DELL'IMMOBILE LOCATO - DISCIPLINA EX ART. 41 LEGGE N. 253 DEL 1950 - APPLICABILITÀ - SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO DEL LOCATORE DI MANTENERE LA COSA LOCATA IN BUONO STATO LOCATIVO - INSUSSISTENZA - FACOLTÀ DEL CONDUTTORE DI SOSTITUIRSI AL LOCATORE NELL'ESECUZIONE DELLE RIPARAZIONI - SUSSISTENZA - MODALITÀ DI ESERCIZIO.*
Stato
decisa il 1990-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467534-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - RIPARAZIONI IMPORTANTI E NECESSARIE PER CONSERVARE LA FUNZIONALITÀ DELL'IMMOBILE LOCATO - DISCIPLINA EX ART. 41 LEGGE N. 253 DEL 1950 - APPLICABILITÀ - SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO DEL LOCATORE DI MANTENERE LA COSA LOCATA IN BUONO STATO LOCATIVO - INSUSSISTENZA - FACOLTÀ DEL CONDUTTORE DI SOSTITUIRSI AL LOCATORE NELL'ESECUZIONE DELLE RIPARAZIONI - SUSSISTENZA - MODALITÀ DI ESERCIZIO.*

L'art. 41 della legge 23 maggio 1950 n. 253 non ha sospeso gli obblighi legali del locatore in ordine alla buona conservazione della cosa locata, ma ha solo concesso al conduttore la facoltà di sostituirsi al primo nella esecuzione di riparazioni importanti e necessarie per conservare l'immobile nella sua funzionalità, quando il locatore, interpellato con lettera raccomandata, non vi provveda, con la conseguenza che, ove il locatore a norma dell'art. 18 della stessa legge abbia provveduto direttamente alla esecuzione dei lavori, permane la sua responsabilità in ordine all'adempimento dei detti obblighi legali. (V 3719/89, mass n 463642).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)