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Sez. 3, Sentenza n. 11320 del 18/12/1996 (Rv. 501394 - 01)

LOCAZIONE - RIPARAZIONI - IN GENERE (NECESSITÀ DI RIPARAZIONI) | Locazioni urbane nel vigore del regime vincolistico - Obbligo del locatore di effettuare le riparazioni ex artt. 1575, 1576 e 1577 cod. civ. - Esclusione - Facoltà del conduttore di provvedervi direttamente - Sussistenza - Mancato esercizio - Proposizione di domanda di risoluzione del contratto da parte del conduttore medesimo - Ammissibilità - Diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione delle riparazioni - Insussistenza.
Stato
decisa il 1996-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501394-01

LOCAZIONE - RIPARAZIONI - IN GENERE (NECESSITÀ DI RIPARAZIONI)

Nel vigore del regime vincolistico delle locazioni urbane, il locatore non è tenuto ad effettuare le riparazioni di cui agli art. 1575, 1576 e 1577 cod. civ., essendo stata sostituita alla relativa disciplina generale del codice civile quella prevista dall'art. 41 della legge 23 maggio 1950 n. 253, alla stregua della quale è concessa al conduttore soltanto la facoltà di provvedere direttamente a dette riparazioni, previa autorizzazione del Pretore, dopo che il locatore, interpellato con lettera raccomandata, abbia risposto, espressamente o tacitamente in senso negativo. In difetto di siffatto rimedio il conduttore può chiedere solamente la risoluzione del contratto, senza poter vantare alcun diritto al risarcimento, per i danni che possano essergli derivati dalla mancata esecuzione delle riparazioni, non essendo configurabile la violazione di alcun obbligo da parte del locatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1577, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)