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Sez. 1, Sentenza n. 5949 del 14/12/1978 (Rv. 395774 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO AD UNO DEI CONIUGI IN PENDENZA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE - RICHIESTA, DA PARTE DELL'ALTRO CONIUGE, AL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI EMANAZIONE DI STATUIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLA POTESTA IMPLICANTI LA MODIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DEL TRIBUNALE ORDINARIO - INAMMISSIBILITA - SUSSISTENZA DI RAGIONI D'URGENZA O STATO DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395774-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO AD UNO DEI CONIUGI IN PENDENZA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE - RICHIESTA, DA PARTE DELL'ALTRO CONIUGE, AL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI EMANAZIONE DI STATUIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLA POTESTA IMPLICANTI LA MODIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DEL TRIBUNALE ORDINARIO - INAMMISSIBILITA - SUSSISTENZA DI RAGIONI D'URGENZA O STATO DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE - IRRILEVANZA.*

In pendenza di causa di separazione personale dei coniugi, dinanzi al tribunale ordinario, nel corso della quale siano stati sollecitati ed adottati provvedimenti sull'affidamento dei figli minori ad un coniuge, l'altro coniuge non puo chiedere al tribunale per i minorenni, a norma degli artt 330 e 333 cod civ, l'emanazione di statuizioni relative all'Esercizio della potesta, che si traducano in una modificazione di quei provvedimenti del tribunale ordinario, perche, in tale situazione, la Competenza in proposito del tribunale per i minorenni postula la definizione del procedimento di separazione. Questo principio non soffre deroghe per il caso in cui ricorrano ragioni d'urgenza, ovvero per il caso in cui il giudizio di separazione sia in fase di sospensione, atteso che, anche in dette ipotesi, la modifica o la revisione dei provvedimenti inerenti alla prole puo essere disposta, in via temporanea e d'urgenza, dal Presidente o dall'istruttore della medesima causa di separazione. (V 1760/78). (V 4333/76, mass n 383038).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)