Sez. 1, Sentenza n. 3930 del 23/06/1980 (Rv. 407823 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - MODIFICAZIONE DOPO IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI SEPARAZIONE - COMPETENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - MODIFICAZIONE DOPO IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI SEPARAZIONE - COMPETENZA.*
La modificazione dei provvedimenti relativi ai figli minori, emanati in Sede di separazione personale, appartengono, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, alla Competenza del tribunale dei minorenni del luogo in cui si trova il minore. (Conf 2838/80, mass n 406575; (Conf 1439/80, mass n 404988; (Conf 5686/79, mass n 402283; (Conf 3784/79, mass n 400229; (Conf 3192/79, mass n 399565; (Conf 5949/78, mass n 395774; (contra 2162/79, mass n 398509).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 36, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)