Sez. T, Ordinanza n. 2937 del 06/02/2025 (Rv. 674076-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Processo tributario telematico - Regime di facoltatività sino al 30 giugno 2019 - Notificazione non telematica e deposito del ricorso cartaceo - Ammissibilità - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nella vigenza del regime di facoltatività del processo telematico tributario, dalla sua graduale introduzione sino al 30 giugno 2019, e con riguardo alla prescrizione contenuta nell'art. 2, comma 3, del d.m. n. 163 del 2013, secondo cui la parte è tenuta all'utilizzo della modalità telematica in secondo grado laddove la stessa modalità sia stata utilizzata in primo grado, è ammessa la notificazione del ricorso con modalità non telematica ed il suo deposito in forma cartacea, salvo che tale errore abbia comportato una lesione del diritto di difesa della controparte o altro pregiudizio per la decisione finale del giudice.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, DM min. EFI 23/12/2013 art. 2 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)