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Sez. T, Ordinanza n. 11729 del 05/05/2025 (Rv. 675030-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Processo tributario telematico - Regime di facoltatività sino al 30 giugno 2019 - Violazione della uniformità delle modalità di deposito degli atti nei diversi gradi del giudizio - Inammissibilità - Giudizio telematico ab initio - Sussistenza - Giudizio introdotto con modalità cartacea - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675030-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nei procedimenti contenziosi incardinati nella vigenza del regime di facoltatività del processo telematico tributario sino al 30 giugno 2019, l'inammissibilità degli atti per violazione della uniformità delle modalità di deposito (in forma cartacea e telematica) nei diversi gradi del giudizio, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.m. n. 163 del 2013, si applica soltanto nel caso di giudizio introdotto sin dall'inizio in forma telematica, ma non riguarda l'ipotesi dell'utilizzo iniziale della modalità cartacea, che ben può essere limitata al primo grado di giudizio e, comunque, trovando la pronuncia in rito, alla luce dei principi desumibili dalla giurisprudenza della CEDU, un limite nel raggiungimento dello scopo da parte dell'atto depositato in secondo grado con modalità telematica (come nella specie).

Decr. Minist. min. EFI 23/12/2013 num. 163 art. 2 com. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 16 com. 5, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)