Sez. L, Sentenza n. 2351 del 12/06/1975 (Rv. 376204 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE MONOCRATICO - CONSEGUENZE - QUESTIONE DI COMPETENZA - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE MONOCRATICO - CONSEGUENZE - QUESTIONE DI COMPETENZA - INSUSSISTENZA.*
L'art 20 della legge 11 agosto 1973 n 533, laddove ha stabilito, in via transitoria, che per le cause pendenti in primo grado davanti al tribunale e relative alle controversie individuali di lavoro non pervenute alla fase decisoria il giudice istruttore decide in funzione di giudice unico, non ha istituito un ufficio giudiziario nuovo e diverso rispetto al tribunale, onde non puo configurarsi alcuna questione di Competenza tra il giudice istruttore ed altro magistrato, appartenente allo stesso tribunale, designato dal Presidente in seguito all'assegnazione della causa alla Sezione lavoro. (V 1718/72, mass n 358625).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)