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Sez. 3, Sentenza n. 1108 del 27/03/1976 (Rv. 379779 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - RITO APPLICABILE - RIPARTIZIONE DELLE CAUSE TRA I MAGISTRATI DELLO STESSO UFFICIO - QUESTIONE DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE (PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA).*
Stato
decisa il 1976-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379779-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - RITO APPLICABILE - RIPARTIZIONE DELLE CAUSE TRA I MAGISTRATI DELLO STESSO UFFICIO - QUESTIONE DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE (PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA).*

Non e configurabile una questione di Competenza qualora si discuta soltanto del rito applicabile e della ripartizione delle cause tra i diversi magistrati dello stesso ufficio giudiziario: sempre che, l'organo giudicante secondo il rito speciale non si presenti con una struttura diversa rispetto a quella ordinaria. (nella specie la suprema Corte ha affermato l'ammissibilita del regolamento di Competenza avverso la sentenza di una Sezione ordinaria del tribunale, che aveva dichiarato la Competenza della Sezione del lavoro dello stesso tribunale, in relazione ad una causa pendente con il rito ordinario all'atto dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533, e che, in virtu della disposizione transitoria di cui all'art 20 della legge in parola, avrebbe dovuto essere decisa dal giudice istruttore della stessa Sezione del lavoro quale giudice singolo). (V 2351/75, mass n 376204; (V 1450/75, mass n 375014; (V 1848/75, mass n 375517; (V 927/75, mass n 374316).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)