Sez. 1, Sentenza n. 868 del 01/02/1996 (Rv. 495651 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Occupazione legittima - Mancata determinazione dell'indennità in sede amministrativa - Divieto agli interessati di agire in giudizio per la liquidazione dell'indennità - Art. 20 quarto comma della legge n. 865 del 1971 (ex sent. n. 470 del 1990 della Corte Costituzionale) - Prescrizione del diritto all'indennità - Decorrenza -.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
In tema di occupazione legittima, con riferimento al quarto comma dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, prima della dichiarazione di incostituzionalità della norma (nella parte in cui, in mancanza della determinazione, ad opera della commissione prevista dall'art. 16, dell'indennità di occupazione o della sua comunicazione agli interessati, non consente ai medesimi di agire in giudizio per ottenere la liquidazione dell'indennità stessa a decorrere dall'occupazione del bene; Corte Cost. sent. n. 470 del 1990), la prescrizione del diritto all'indennità di occupazione, che non sia stata determinata in sede amministrativa, non decorre sino alla data della pubblicazione della sentenza dichiarativa dell'incostituzionalità (G.U. n. 43 del 31 ottobre 1990) , a causa dell'esistenza di un impedimento legale all'esercizio dell'azione giudiziaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 14/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)