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Sez. 1, Sentenza n. 2868 del 17/03/1998 (Rv. 513728 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Mancata determinazione dell'indennità da occupazione legittima in sede amministrativa - Diritto degli interessati ad agire in giudizio per la sola liquidazione dell'indennità - Competenza giurisdizionale - Corte di Appello - Sussistenza - Tribunale - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513728-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

In tema di espropriazione, la mancata determinazione dell'indennità da occupazione legittima in sede amministrativa non preclude agli interessati, giusta sentenza n. 470 del 1990 della Corte Costituzionale, il diritto ad agire in via giudiziale onde ottenerne la dovuta liquidazione, così che, qualora il "petitum" svolto sia in sede di introduzione della domanda giudiziale che di conclusioni abbia ad oggetto la sola determinazione dell'indennità di occupazione legittima di cui si lamenti la mancata quantificazione in via amministrativa, competente a conoscere della relativa azione sarà la Corte di appello, e non anche il Tribunale, dinanzi al quale andranno, per contro, proposte le eventuali istanze risarcitorie (conseguenti alla mancanza del decreto di esproprio), da esercitarsi nelle forme ordinarie.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)