Sez. L, Sentenza n. 5662 del 18/11/1985 (Rv. 442855 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - COPERTURA DELL'ALIQUOTA COMPLESSIVA EX ART. 11, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 489 DEL 1968 - PRESUPPOSTI - SCELTA DIRETTA DA PARTE DELL'IMPRENDITORE E INVALIDI COSIDDETTI "INTERNI" - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - COPERTURA DELL'ALIQUOTA COMPLESSIVA EX ART. 11, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 489 DEL 1968 - PRESUPPOSTI - SCELTA DIRETTA DA PARTE DELL'IMPRENDITORE E INVALIDI COSIDDETTI "INTERNI" - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Nel sistema di collocamento obbligatorio previsto dalla legge 2 aprile 1968 n. 482, la copertura dell'aliquota complessiva di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge cit., può realizzarsi solo attraverso le assunzioni effettuate su designazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione (U.P.l.m.o.) di lavoratori invalidi disoccupati, escludendosi qualsiasi possibilità di scelta diretta da parte dell'imprenditore. Ne consegue, pertanto, che, ai fini della Determinazione dell'aliquota obbligatoria di cui al sopracitato art. 11, non possono computarsi gli invalidi cosiddetti "interni", vale a dire quei dipendenti che assunti sani siano, successivamente, nel corso del rapporto, divenuti invalidi. (V 154/82, mass n 417837, sulla prima parte; (V 5207/81, mass n 415992, sulla prima parte; (V 1376/81, mass n 412003, sulla prima parte; (Conf 5096/85, mass n 442418).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)