Sez. 5 - , Sentenza n. 9360 del 05/04/2023 (Rv. 667561 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni amministrative tributarie - Compensazione delle spese del giudizio per incertezza normativa - Conseguenze - Incertezza normativa ai fini della disapplicazione della sanzione - Automatico accertamento - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative tributarie, la compensazione delle spese del giudizio, giustificata, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, dall'incertezza normativa, non implica necessariamente il contemporaneo accertamento, in fatto ed in diritto, dell'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme, prevista dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 ai fini della disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie, attesa la differenza delle relative fattispecie legali in ordine sia al concetto di incertezza in ciascuna sussumibile, sia alla "ratio" della sua rilevanza e agli effetti della sua rilevazione, sia al momento rispetto al quale deve farsi risalire il suo accertamento.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)