Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4394 del 24/02/2014 (Rv. 629969 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Obiettiva incertezza normativa - Pluralità di prescrizioni di difficile coordinamento - Equivocità del risultato interpretativo - Riferibilità al giudice - Ragioni - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, può ravvisarsi l'incertezza normativa obiettiva, che è causa di esenzione del contribuente da responsabilità, quando la disciplina da applicare si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso, per l'equivocità del loro contenuto, con conseguente insicurezza del risultato interpretativo ottenuto, riferibile non già ad un contribuente generico o professionalmente qualificato o all'Ufficio finanziario, bensì al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente un'obiettiva incertezza, in materia di rilevanza impositiva IRAP del reddito professionale, in ordine ai presupposti dell'attività autonomamente organizzata, oggetto di contrasti giurisprudenziali e dottrinali sino all'affermarsi sul punto, solo a decorrere dal 2007, di un orientamento univoco).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 com. 1 lett. C CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)