Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 41360 del 23/12/2021 (Rv. 663386 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Compensazione delle spese - Gravi ed eccezionali ragioni ex art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 - "Revirement" giurisprudenziale - Rilevanza. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
Nel processo tributario, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (sia prima che dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 156 del 2015), l'ipotesi del mutamento giurisprudenziale su questione dirimente può rientrare tra le "gravi ed eccezionali ragioni" da indicare esplicitamente in motivazione per giustificare la compensazione delle spese di lite.
Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. F CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)