Sez. U, Sentenza n. 378 del 15/01/1997 (Rv. 501783 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA | Impresa assicurativa - Commissario straordinario ex art. 7 legge n. 576 del 1982 - Bilancio finale della gestione - Impugnazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Approvazione del bilancio da parte dell'ISPAV - Ininfluenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA
Il bilancio redatto dal commissario nominato in sostituzione degli organi ordinari di una società di assicurazioni a norma dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576 (recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni) come modificato dall' art. 2 della legge 9 gennaio 1991 n. 20, assolve alle medesime finalità di trasparenza e di leale informazione dei soci proprie del bilancio nel regime ordinario e, pur provenendo da un soggetto di nomina pubblica, mantiene la propria natura di atto appartenente alla vita della società, non sottraendosi al relativo regime giuridico, ivi compreso (con gli adattamenti necessari) quello delle impugnazioni. Pertanto in ipotesi di impugnazione del bilancio commissariale, la controversia resta limitata ad un atto di natura privatistica, senza coinvolgere il provvedimento di approvazione dello stesso bilancio da parte dell'I.S.V.A.P. a norma del cit. art. 7 (non unificabile, secondo lo schema dell'atto complesso, con l'atto del commissario ma operante rispetto a questo come condizione esterna di efficacia) con conseguente attribuzione della stessa alla giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2423, Legge 12/08/1982 num. 576 art. 7, Legge 09/01/1991 num. 20 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)