Sez. 5, Sentenza n. 6237 del 10/05/1983 Ud. (dep. 05/07/1983) Rv. 159732 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - PROVA - DEDUCIBILITÀ DOPO LA DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - CONDIZIONI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - PROVA - DEDUCIBILITÀ DOPO LA DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - CONDIZIONI.*
La prova dell'impedimento a comparire può essere data anche dopo la pronuncia della sentenza che dichiara esecutivo il decreto penale di condanna. Tuttavia, perché tale prova sia rilevante e possa comportare in Sede di ricorso per Cassazione l'annullamento della sentenza, è necessario che l'opponente dimostri che tanto lo impedimento quanto la mancata tempestiva comunicazione di esso al giudice siano dipesi da caso fortuito o da forza maggiore. (Conf mass n 138913, ed ivi cit.).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)