diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 1209 del 15/11/1984 Ud. (dep. 06/02/1985) Rv. 167699 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - PROVA TARDIVAMENTE DEDOTTA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167699-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - PROVA TARDIVAMENTE DEDOTTA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

La prova dell'impedimento a comparire all'udienza può essere formata anche dopo la pronunzia della sentenza che ha dichiarato esecutivo il decreto penale di condanna. Tuttavia, perché tale prova sia rilevante e possa comportare in Sede di ricorso per Cassazione l'annullamento della sentenza, è necessario che l'opponente dimostri che, non soltanto l'impedimento a comparire, ma anche la mancata tempestiva comunicazione di esso siano dipesi da caso fortuito o da forza maggiore. (Conf mass n 164637; (Conf mass n 164137; (Conf mass n 160371; (Conf mass n 160288; (Conf mass n 159732; (Conf mass n 152224; (Conf mass n 151858, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)