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Sez. 5, Sentenza n. 5275 del 21/03/1984 Ud. (dep. 06/06/1984) Rv. 164637 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE - MANCATA COMPARIZIONE - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - PROVA - DEDUCIBILITÀ DOPO LA DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164637-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE - MANCATA COMPARIZIONE - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - PROVA - DEDUCIBILITÀ DOPO LA DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Nel giudizio per decreto l'impedimento a comparire può considerarsi legittimo quando si concreti in un caso fortuito o di forza maggiore. La prova del legittimo impedimento dell'imputato a comparire alla udienza di opposizione a decreto penale, può essere fatta pervenire al giudice anche dopo la pubblicazione della sentenza, a condizione che essa sia stata tempestivamente comunicata dall'interessato. Deve cioè risultare che la condotta dell'opponente sia stata in proposito esente da qualsiasi colpa, anche lieve. (Conf mass n 160371; (Conf mass n 160288; (Conf mass n 159732; (Conf mass n 152224; (Conf mass n 151858, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)