Sez. L, Sentenza n. 4930 del 01/04/2003 (Rv. 561657 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITÀ DEI CREDITI - IN GENERE | Credito del lavoratore per trattamento fine rapporto - Divieto di cessione - Esclusione - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITÀ DEI CREDITI - IN GENERE
In tema di cessione del credito, in mancanza di espliciti divieti legali (dovendosi escludere che la natura strettamente personale del credito), va affermata la legittimità della cessione del credito del lavoratore per trattamento di fine rapporto, stante anche la inapplicabilità in via analogica delle eccezioni normative al principio generale della libera cedibilità dei crediti, costituenti "jus singulare".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)