Sez. 3, Sentenza n. 981 del 28/01/2002 (Rv. 551880 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Crediti verso lo Stato derivanti da contratti di somministrazione fornitura e appalto - Cessione - Disciplina speciale ex art. 69 R.D. n. 2440 del 1923 - Riferimento alla pubblica amministrazione nel suo complesso - Conseguenze - Cessioni di crediti verso i Comuni - Applicabilità - Art. 9 legge 20 marzo 1865, n. 2249, all. E - Abrogazione ex art. 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2240 - Conseguenze - "Adesione" della P.A. alla cessione dei crediti - Applicabilità della disciplina speciale ai soli contratti di somministrazione (o fornitura) e appalto - Contratto di compravendita - Applicabilità della disciplina speciale - Esclusione - Art. 1264 cod. civ. - Applicabilità - Notifica della cessione - Accettazione della cessione - Necessità - Condizioni - Limiti - Accettazione - Forma scritta - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE
Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da intendersi nel suo complesso, ivi compresi pertanto anche i Comuni), il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), solo rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne deriva che la cessione di un credito insorgente da un ordinario contratto di compravendita soggiace in tutto e per tutto (salvo che per la forma prevista dall'art. 69, terzo comma, R.D. n. 2440 del 1923) all'ordinaria disciplina codicistica (Nel caso, la S.C. ha affermato che un'accettazione recante sottoscrizione del Sindaco - o anche di un assessore -, data, timbri del Comune e numero di protocollo deve ritenersi quantomeno equivalente alla notifica diretta al Comune, in persona del Sindaco, ricevuta da un qualsiasi impiegato, con conseguente opponibilità al Comune della cessione in questione).
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 9, Preleggi art. 14, Preleggi art. 15, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 70, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1265, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Regio Decr. 30/12/1923 num. 2839 art. 25, Regio Decr. 30/12/1923 num. 2839 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)