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Sez. 1 - , Sentenza n. 19805 del 04/10/2016 (Rv. 641842 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - PROTRAZIONE OLTRE IL QUINQUENNIO - IN GENERE | Occupazione acquisitiva - Risarcimento del danno - Criteri - Vantaggi derivanti dall'opera pubblica - "Compensatio lucri cum damno" - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641842-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - PROTRAZIONE OLTRE IL QUINQUENNIO - IN GENERE

Il risarcimento del danno che compete al proprietario del fondo illegittimamente occupato e destinato ad opera pubblica non può soffrire alcuna limitazione in dipendenza dei vantaggi che derivano al fondo residuo dalla realizzazione dell'opera (cosiddetta "compensatio lucri cum damno"), poiché il danno patito dal proprietario spossessato consegue direttamente ed immediatamente al fatto illecito costituito dall'occupazione illegittima, in ciò concretandosi ed esaurendosi la fattispecie lesiva del diritto dominicale, mentre il vantaggio conseguente all'aumento di valore del fondo residuo si ricollega all'esecuzione dell'opera pubblica, ossia ad un fatto diverso e successivo rispetto a quello produttivo del danno; inoltre, tale vantaggio non riguarda in via diretta il fondo ablato, ma investe tutti gli immobili ubicati nella zona e, quindi, essendo analogo a quello goduto da altri soggetti, non è consentita la detrazione di quanto dovuto a titolo indennitario o risarcitorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)