Sez. 1, Sentenza n. 6009 del 16/04/2003 (Rv. 562178 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE | Occupazione acquisitiva - Risarcimento del danno - Criteri - Vantaggi derivanti dall'opera pubblica - "Compensatio lucri cum damno" - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE
Il risarcimento del danno che compete al proprietario del fondo illegittimamente occupato e destinato ad opera pubblica non può soffrire alcuna limitazione in dipendenza dei vantaggi che derivano al fondo residuo dalla realizzazione dell'opera (cosiddetta "compensatio lucri cum damno"), poiché il danno patito dal proprietario spossessato consegue direttamente e immediatamente al fatto illecito costituito dall'occupazione illegittima, in ciò concretandosi ed esaurendosi la fattispecie lesiva del diritto dominicale; mentre il vantaggio, conseguente all'aumento di valore del fondo residuo, si ricollega all'esecuzione dell'opera pubblica, ossia ad un fatto diverso e successivo rispetto a quello produttivo del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)