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Sez. 6, Sentenza n. 16923 del 21/02/2002 Cc. (dep. 07/05/2002) Rv. 221476 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IN GENERE | Richiesta del Pubblico Ministero - Notifica alla persona offesa - Omissione della precisazione prevista dal terzo comma dell'art. 408 cod. proc. pen. - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221476-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IN GENERE

In tema di archiviazione, la violazione della disposizione contenuta nell'art. 408, comma 3, cod proc. pen., secondo la quale nell'avviso della richiesta del Pubblico Ministero di archiviazione da notificare alla persona offesa va precisato che entro dieci giorni, si può prendere visione degli atti e proporre opposizione, non da luogo a nullità in quanto essa incide solamente sulle modalità dell'intervento della persona offesa dal reato nel procedimento di archiviazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 n. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 n. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)