Sez. 3, Sentenza n. 2028 del 19/02/1993 (Rv. 480999 - 01)
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione | Condizioni - Mancata vendita di fondi rustici di imponibile superiore a lire mille nel biennio precedente - Inclusione - Prova relativa - Incidenza - Oggetto.
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione
Poiché la mancata vendita di fondi rustici di imponibile superiore a lire mille nel biennio precedente costituisce una delle condizioni cui è subordinata l'insorgenza del diritto di prelazione agraria, la prova della sussistenza di essa spetta a chi esercita il relativo diritto, a nulla rilevando che si tratta di un fatto negativo, comportando ciò non già l'inversione dell'onere della prova, ma soltanto che essa deve essere fornita mediante quella dei fatti positivi contratti. Tale prova può essere data anche mediante testimoni (che dimostrino la conservazione della proprietà di tali fondi per tutto il biennio) o mediante presunzioni (come la dichiarazione sostitutiva di atto notorio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)