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Sez. 6, Sentenza n. 26476 del 09/06/2010 Ud. (dep. 09/07/2010) Rv. 248004 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Mancanza di danno patrimoniale per la P.A. - Irrilevanza - Configurabilità del reato - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248004-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

Il peculato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione della "res" o del denaro da parte dell'agente, la quale, anche quando non arreca, per qualsiasi motivo, danno patrimoniale alla P.A., è comunque lesiva dell'ulteriore interesse tutelato dall'art. 314 cod. pen. che si identifica nella legalità, imparzialità e buon andamento del suo operato. (Fattispecie in cui un agente di polizia penitenziaria, incaricato di controllare la posta inviata ai detenuti, si è impossessato della somma di venti euro, contenuta in una missiva indirizzata a un detenuto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)