Sez. L, Sentenza n. 97 del 10/01/1986 (Rv. 443749 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LEGGE N. 1561 DEL 1960 SUL TRATTAMENTO LEGALE MINIMO PER GLI IMPIEGATI - INCIDENZA SUL TRATTAMENTO DEI LAVORATORI CON QUALIFICA OPERAIA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - FATTISPECIE RELATIVA ALLA COMPUTABILITÀ DELL'INDENNITÀ DI TRASFERTA PER I COSIDDETTI TRASFERTISTI NELL'INDENNITÀ D'ANZIANITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LEGGE N. 1561 DEL 1960 SUL TRATTAMENTO LEGALE MINIMO PER GLI IMPIEGATI - INCIDENZA SUL TRATTAMENTO DEI LAVORATORI CON QUALIFICA OPERAIA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - FATTISPECIE RELATIVA ALLA COMPUTABILITÀ DELL'INDENNITÀ DI TRASFERTA PER I COSIDDETTI TRASFERTISTI NELL'INDENNITÀ D'ANZIANITÀ.*
Nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982, la legge n. 1561 del 1960 che prevede per gli impiegati un trattamento legale minimo dell'indennità di anzianità, in misura non inferiore all'importo di tante mensilità di retribuzione quanti gli anni di servizio prestati, non incide sul trattamento dei lavoratori con qualifica operaia, giacché l'indennità di anzianità per tale categoria ricade unicamente nella generale previsione dell'art. 2120 cod. civ., che si limita a stabilire che l'indennità di anzianità deve essere proporzionale agli anni di servizio e che la sua Determinazione deve - tener conto dell'ultima retribuzione e della categoria di appartenenza del lavoratore, senza fissare una quantificazione minima legale, quantificazione che invece - nel rispetto dei criteri suddetti - è rimessa alle norme dei contratti collettivi, agli Usi e, da ultimo, all'equità. (nella specie il giudice del merito aveva respinto l'eccezione dell'ENEL secondo cui un emolumento quale l'indennità di trasferta dei lavoratori cosiddetti trasfertisti poteva, anche se ritenuta di natura retributiva, non essere compreso nella base di calcolo dell'indennità di anzianità dei lavoratori predetti, inquadrati in una qualifica operaia, perché nel complesso il trattamento contrattuale era più favorevole di un supposto trattamento legale minimo; la S.C. - nel confermare in tale parte la sentenza impugnata - ha affermato il suddetto principio di diritto). (V 3800/84, mass n 435768; (V 3100/82, mass n 421033).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 18/12/1960 num. 1561 art. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 29/05/1973 num. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)