diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6869 del 10/08/1987 (Rv. 455064 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - MODALITÀ - DATORI DI LAVORO PRIVATI E DATORI DI LAVORO PUBBLICI - DISTINZIONE - PUBBLICO CONCORSO E SISTEMA PRIVILEGIATO DI SCELTA NOMINATIVA - CARATTERE COGENTE PER I SECONDI. CONSEGUENZE - RINUNCIAVA AL SISTEMA DI ASSUNZIONE DIRETTA DEI RISERVATORI - INAMMISSIBILITÀ - AVVIAMENTO OBBLIGATORIO DISPOSTO DALLO UFFICIO ANCHE SE PRECEDUTO DA RICHIESTA - ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1987-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455064-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - MODALITÀ - DATORI DI LAVORO PRIVATI E DATORI DI LAVORO PUBBLICI - DISTINZIONE - PUBBLICO CONCORSO E SISTEMA PRIVILEGIATO DI SCELTA NOMINATIVA - CARATTERE COGENTE PER I SECONDI. CONSEGUENZE - RINUNCIAVA AL SISTEMA DI ASSUNZIONE DIRETTA DEI RISERVATORI - INAMMISSIBILITÀ - AVVIAMENTO OBBLIGATORIO DISPOSTO DALLO UFFICIO ANCHE SE PRECEDUTO DA RICHIESTA - ILLEGITTIMITÀ.*

La legge 2 aprile 1968 n. 482 (sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) regola diversamente la procedura per l'assunzione dei lavoratori appartenenti alle C.d. categorie protette a seconda che si tratti di datori di lavoro privati o pubblici, prescrivendo per i primi che l'Obbligo di assunzione sia adempiuto mediante richiesta numerica o nominativa e prevedendo invece che i secondi - fra i quali (alla stregua del rinvio all'art. 1 operato dall'art. 12) rientrano anche le aziende municipalizzate - assumano il personale delle categorie riservatarie attraverso un pubblico concorso (per il personale di concetto o delle carriere direttive) o un sistema privilegiato di scelta nominativa (per il personale operaio, della carriera esecutiva ed ausiliario). Il carattere cogente della particolare procedura prevista (in considerazione della natura, delle esigenze e dei relativi controlli) per gli enti pubblici comporta l'illegittimità di un'eventuale rinuncia, da parte dei datori di lavoro pubblici, al sistema di assunzione diretta dei riservatari, con l'ulteriore conseguenza dell'illegittimità dell'avviamento obbligatorio disposto dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nei confronti di detti enti (a carico dei quali tale assegnazione non comporta quindi un Obbligo di assunzione), anche se detto avviamento faccia seguito ad una "richiesta" (nella specie, trasmessa per errore) degli enti stessi. (V 43/86, mass n 443683).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 12 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)