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Sez. L, Sentenza n. 4927 del 17/11/1989 (Rv. 464267 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - CONCORSO INDETTO DA UN'AZIENDA MUNICIPALIZZATA PER AVENTI DIRITTO AL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - CLAUSOLA DEL BANDO PREVEDENTE L'ACCERTAMENTO SANITARIO DA PARTE DELL'AZIENDA DELLA IDONEITÀ FISICA ALLO SVOLGIMENTO DI DETERMINATE MANSIONI - NULLITÀ - CONTRASTO CON I PRIMI TRE COMMI DELL'ART. 20 DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464267-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - CONCORSO INDETTO DA UN'AZIENDA MUNICIPALIZZATA PER AVENTI DIRITTO AL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - CLAUSOLA DEL BANDO PREVEDENTE L'ACCERTAMENTO SANITARIO DA PARTE DELL'AZIENDA DELLA IDONEITÀ FISICA ALLO SVOLGIMENTO DI DETERMINATE MANSIONI - NULLITÀ - CONTRASTO CON I PRIMI TRE COMMI DELL'ART. 20 DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - SUSSISTENZA.*

Il carattere imperativo della normativa della legge 2 aprile 1968 n. 482 (sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) comporta, in relazione al concorso indetto da un'azienda municipalizzata per l'assunzione di operai e manovali appartenenti agli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della legge predetta, la nullità della clausola del bando che preveda l'accertamento, da parte di sanitari di fiducia dell'azienda, del requisito della idoneità fisica allo svolgimento di determinate mansioni, in quanto siffatta clausola, la quale in sostanza prevede un'indagine diretta a discriminare gli invalidi in base alla natura ed al grado di maggiore o minore idoneità fisica, contrasta con l'art. 20, primo e secondo, comma della citata legge - secondo cui è consentito un accertamento sanitario, demandato ad un particolare collegio medico, limitato alla verifica che la natura ed il grado di Invalidità non possano riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti - e non può neppure ritenersi legittima ai sensi del terzo comma dello stesso art. 20, che riserva esclusivamente all'invalido la possibilità di chiedere la verifica della compatibilità o meno del suo stato fisico con le mansioni affidategli all'atto dell'assunzione o successivamente. (V 6869/87, mass n 455064; (V 1305/85, mass n 439392; (V 6799/83, mass n 431488).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 12 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 13 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)