Sez. 5, Sentenza n. 14581 del 20/11/2001 (Rv. 550395 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze patrimoniali di impresa - Cessione di bene - Accertamento della plusvalenza in via induttiva sulla base dell'accertamento di valore in sede di applicazione di imposta di registro - Presunzione di corrispondenza tra il corrispettivo della cessione e il valore accertato in detta sede - Prova contraria - Spettanza del relativo onere al contribuente.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE
In tema di plusvalenze patrimoniali di un'impresa, l'amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento della plusvalenza di cessione di un bene sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro, ed è onere probatorio del contribuente superare tale presunzione di corrispondenza tra il corrispettivo della cessione del bene, o il suo valore venale nelle ipotesi di destinazione a finalità estranee, e il valore accertato definitivamente in sede di applicazione dell'imposta di registro.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)