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Sez. 5, Sentenza n. 21055 del 28/10/2005 (Rv. 585045 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI | Plusvalenza da cessione d'azienda - Valore di avviamento - Accertamento della plusvalenza in via induttiva sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro - Legittimità - Presunzione di corrispondenza tra il corrispettivo della cessione e il valore accertato in detta sede - Operatività - Prova contraria - Spettanza del relativo onere al contribuente.
Stato
decisa il 2005-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585045-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale relativa al valore di avviamento, realizzata a seguito di cessione di azienda, sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro, ed è onere probatorio del contribuente superare (anche con ricorso ad elementi indiziari) la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro, dimostrando di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)