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Sez. 5, Sentenza n. 14448 del 06/11/2000 (Rv. 541406 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE; IMPOSTA R.M.) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - FUSIONE E TRASFORMAZIONE | Plusvalenza realizzata dalla vendita di un immobile - Accertamento - Criteri - Differenze rispetto a quelli operanti in tema di imposta di registro - Portata - Conseguenze - Indicazione in bilancio di un'entrata inferiore al valore dell'immobile siccome accertato ai fini dell'imposta di registro - Accertamento induttivo - Ammissibilità - Contestazione del contribuente - Ammissibilità - Onere probatorio.
Stato
decisa il 2000-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541406-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE; IMPOSTA R.M.) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - FUSIONE E TRASFORMAZIONE

I principi relativi alla determinazione del valore di un bene che viene trasferito sono diversi a seconda dell'imposta che si deve applicare, sicché quando si discute di imposta di registro si ha riguardo al valore di mercato del bene, mentre quando si discute di una plusvalenza realizzata nell'ambito di un impresa occorre verificare la differenza realizzata tra il prezzo di acquisto e il prezzo di cessione. Ciò premesso, l'indicazione nel bilancio di una società, di un'entrata derivante dalla vendita di un bene, inferiore rispetto a quella accertata ai fini dell'imposta di registro, legittima di per sè l'amministrazione a procedere ad accertamento induttivo mediante integrazione o correzione della relativa imposizione, mentre spetta al contribuente che deduca l'inesattezza di una tale correzione, di superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato rispetto al valore di mercato, dimostrando (anche con il ricorso ad elementi indiziari) di avere in concreto venduto proprio al prezzo (inferiore) indicato in bilancio.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)