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Sez. 1, Sentenza n. 4339 del 24/07/1985 (Rv. 441802 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - IN GENERE - CONTEMPLAZIONE DI UN EVENTO FUTURO - CORRELAZIONE AD ESSO NON DELL'EFFICACIA DEL VINCOLO NEGOZIALE, MA DEL TEMPO DELLO ADEMPIMENTO DI UNA PRESTAZIONE - APPLICABILITÀ DEI PRINCIPI INERENTI ALLA CONDIZIONE O AL TERMINE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441802-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - IN GENERE - CONTEMPLAZIONE DI UN EVENTO FUTURO - CORRELAZIONE AD ESSO NON DELL'EFFICACIA DEL VINCOLO NEGOZIALE, MA DEL TEMPO DELLO ADEMPIMENTO DI UNA PRESTAZIONE - APPLICABILITÀ DEI PRINCIPI INERENTI ALLA CONDIZIONE O AL TERMINE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Qualora i contraenti, contemplando un evento futuro nella specie, approvazione di un progetto di costruzione da parte dell'autorità competente), abbiano ad esso correlato non l'efficacia del vincolo negoziale, ma soltanto il tempo dell'adempimento di una determinata prestazione (nella specie, pagamento del compenso al professionista autore del progetto), resta esclusa l'invocabilità dei principi inerenti alla condizione od al termine, quali elementi accidentali del negozio incidenti sulla sua efficacia, e rimane applicabile la disciplina sul tempo dell'adempimento, di cui agli artt. 1183 e segg. cod. civ., con la conseguenza che il termine per l'adempimento medesimo deve ritenersi maturato sia con il verificarsi dello evento, sia con la definitiva impossibilità del suo verificarsi (nella specie, diniego di detta approvazione), ove la volontà delle parti, alla stregua del loro indicato atteggiamento, vada intesa nel senso dell'equiparazione dell'una e dell'altra situazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1359

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)