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Sez. 2, Sentenza n. 858 del 28/01/1997 (Rv. 502085 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - TERMINE - IN GENERE | Contemplazione di un evento futuro quale momento dell'adempimento - Impossibilità di verificazione dell'evento - Termine di adempimento - Scadenza - Fattispecie in tema di compenso per opera professionale da corrispondersi al momento dell'erogazione di un contributo statale.
Stato
decisa il 1997-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502085-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - TERMINE - IN GENERE

La definitiva impossibilità del verificarsi dell'evento al quale le parti abbiano ricondotto il tempo della esecuzione della prestazione contrattuale comporta che il termine fissato per l'adempimento debba considerarsi già maturato(Nella specie, in un contratto d'opera professionale avente ad oggetto un progetto di ricostruzione di immobile in zona interessata da eventi sismici, i giudici di merito, con decisione confermata dalla S.C., avevano considerato definitivamente scaduto il termine di pagamento del compenso, da corrispondersi, secondo gli accordi fra le parti, al momento della riscossione del contributo statale previsto dalla legge n. 291 del 1981, contributo non più erogabile in quanto successivamente sostituito dal diverso contributo di cui alla legge n. 32 del 1992, al quale, peraltro, le parti non avevano fatto, ne avrebbero potuto fare, riferimento in quanto successivo alla conclusione del contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1184, Cod. Civ. art. 1185, Cod. Civ. art. 1354, Cod. Civ. art. 1359

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)