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Sez. L, Sentenza n. 1886 del 18/03/1986 (Rv. 445164 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - TURNI DI RIPOSO CON SPOSTAMENTO ANCHE DOPO SETTE GIORNI LAVORATIVI - MAGGIORAZIONE PER IL SETTIMO GIORNO LAVORATO - CALCOLO.*
Stato
decisa il 1986-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445164-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - TURNI DI RIPOSO CON SPOSTAMENTO ANCHE DOPO SETTE GIORNI LAVORATIVI - MAGGIORAZIONE PER IL SETTIMO GIORNO LAVORATO - CALCOLO.*

Anche se è consentito alle aziende di autotrasporto in concessione di derogare - ex art. 1 n. 9 della legge 22 febbraio 1934 n. 370, in conformità dei criteri sanciti dalle sentenze della Corte costituzionale n. 150 del 1967 e n. 746 del 1971 - alla regola generale del riposo settimanale dopo sei giorni lavorativi, accordando ai lavoratori dipendenti tale riposo secondo turni che - pur rispettando nel complesso la proporzione suddetta - ne prevedono lo spostamento anche dopo sette giorni lavorativi, tuttavia tale spostamento - seppur legittimo - costituisce un aggravamento della prestazione lavorativa, caratterizzata da una maggior usura del lavoratore, e pertanto in tal caso questo ultimo ha diritto per il settimo giorno lavorato alla maggiorazione per lavoro straordinario e per lavoro festivo. (V 5667/84, mass n 437341; (V 931/83, mass n 425692; (V 5923/82, mass n 423682).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 16 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 21 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)