Sez. L, Sentenza n. 931 del 04/02/1983 (Rv. 425692 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - LAVORO PRESTATO NEL SETTIMO GIORNO CONSECUTIVO - LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - LAVORO PRESTATO NEL SETTIMO GIORNO CONSECUTIVO - LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Il lavoro prestato dai dipendenti di imprese di pubblici trasporti in concessione nel settimo od ulteriore giorno consecutivo, con differimento del giorno di riposo, deve essere considerato straordinario e festivo e, perciò, va retribuito con le maggiorazioni previste dalla disciplina collettiva di categoria, siccome eccedente la durata massima della settimana lavorativa e prestato in un giorno che di norma sarebbe destinato al riposo. (Conf 4660/81, mass n 415366; (2501/79, mass n 398824; (V 1888/75, mass n 375562); (V 3470/80, mass n 407314).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST., Legge 14/02/1958 num. 138 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)