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Sez. 1, Sentenza n. 8059 del 27/08/1997 (Rv. 507183 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - IN GENERE (PATERNITÀ DEL MARITO, PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) | Presupposti di operatività - Mero fatto della procreazione da donna coniugata - Sufficienza - Esclusione - Esistenza di un atto di nascita di figlio legittimo, o possesso di stato - Necessità - Avvenuta dichiarazione invece del figlio come naturale - Operatività della presunzione - Esclusione - Conseguenze - Dichiarazione giudiziale di paternità naturale di persona diversa dal marito - Ammissibilità - Previo disconoscimento di paternità - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507183-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - IN GENERE (PATERNITÀ DEL MARITO, PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO)

La presunzione di paternità di cui all'art. 231 cod. civ. non opera per il semplice fatto della procreazione da donna coniugata, ma solo quando vi siano anche un atto di nascita di figlio legittimo o, in difetto, il relativo possesso di stato, mentre, quando risulti che la madre abbia dichiarato il figlio come naturale, difettando l'operatività di detta presunzione e dello status di figlio legittimo, non è necessario il disconoscimento ai sensi dell'art. 235 cod. civ., né si frappone alcun ostacolo all'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale di persona diversa dal marito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 231 CORTE COST., Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)