Sez. 1, Sentenza n. 3194 del 05/04/1996 (Rv. 496828 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE | Presunzione di paternità - Operatività - Condizioni - Madre - Dichiarazione del figlio come naturale - Disconoscimento di paternità - Necessità - Esclusione - Paternità naturale di persona diversa dal marito - Dichiarazione giudiziale - Ammissibilità.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE
La presunzione di paternità di cui all'art. 231 cod. civ. non opera per il semplice fatto della procreazione da donna coniugata, ma solo quando vi sia anche un atto di nascita di figlio legittimo o, in difetto, il relativo possesso di stato, mentre, quando risulti che la madre abbia dichiarato il figlio come naturale, difettando l'operatività di detta presunzione e dello status di figlio legittimo, non è necessario il disconoscimento ai sensi dell'art. 235 cod. civ., né si frappone alcun ostacolo all'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale di persona diversa dal marito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 231 CORTE COST., Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)