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Sez. U, Sentenza n. 2235 del 12/07/1971 (Rv. 353042 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - PROPONIBILITA - PRESUPPOSTI - MANCANZA DI UNA PRONUNZIA SUL MERITO - EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353042-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - PROPONIBILITA - PRESUPPOSTI - MANCANZA DI UNA PRONUNZIA SUL MERITO - EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI - IRRILEVANZA.*

L'istanza per regolamento preventivo di giurisdizione puo essere proposta da ciascuna delle parti, ai sensi dell'art 41, primo comma cod proc civ, finche nel giudizio di primo grado la causa non sia stata decisa, sia pure solo parzialmente, nel merito. L'Esercizio di poteri ordinatori, quali sono quelli che il giudice esercita nell'istruzione del processo, anche quando riveli un certo orientamento sulle questioni di merito, ne lascia impregiudicata la decisione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)