Sez. 1, Sentenza n. 2006 del 01/04/1982 (Rv. 419846 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - DELEGATI - CONFORMITÀ ALLA COSTITUZIONE ED ALLA LEGGE - ACCERTAMENTO AI FINI DELL'EVENTUALE DISAPPLICAZIONE - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE ANCHE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - DELEGATI - CONFORMITÀ ALLA COSTITUZIONE ED ALLA LEGGE - ACCERTAMENTO AI FINI DELL'EVENTUALE DISAPPLICAZIONE - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE ANCHE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
Il potere-dovere del giudice di riscontrare la conformità alla Costituzione ed alla legge di un atto amministrativo normativo, quale il regolamento cosiddetto delegato, al fine della sua eventuale disapplicazione, ove illegittimo, nella parte in cui sia lesivo delle posizioni soggettive dedotte in causa, può essere esercitato anche in Sede di Cassazione, non rendendosi necessari nuovi accertamenti di fatto ed in osservanza del principio "jura novit curia". (V 701/78, mass n 390039; (V 724/59).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 87, Preleggi art. 1, Preleggi art. 3, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)