Sez. L, Sentenza n. 15954 del 16/08/2004 (Rv. 575749 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Prestiti a tasso agevolato concessi ai dipendenti - Assoggettamento a contribuzione - Condizioni - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
La concessione di mutui a tasso agevolato da parte di una banca in favore dei propri dipendenti può rientrare nella nozione di retribuzione utilizzata dall'art.12 della legge n.153 del 1969 e pertanto concorrere a determinare la base imponibile della contribuzione previdenziale, qualora essa costituisca un costo per chi la eroga, non essendo sufficiente a tal fine che chi la riceva paghi un prezzo inferiore rispetto a quello corrente, mancando altrimenti la dipendenza tra quanto erogato e il rapporto di lavoro.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito. Che aveva ritenuto non assoggettabili a contribuzione previdenziale i mutui erogati da una banca ai propri dipendenti, nella misura della differenza tra il tasso di interesse legale e il tasso di interesse praticato ai dipendenti, avendo accertato che, benché conveniente rispetto ai tassi di mercato, esso risultava comunque superiore al costo della raccolta e conseguentemente fonte di un utile per la banca).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 02/09/1997 num. 314 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)